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Autotrasportatori Conto Terzi

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Il settore degli autotrasporti è in crescita continua in Italia e in Europa e negli anni a venire si prevedono ulteriori aumenti di volumi. La possibilità tramite internet di acquisire nuovi clienti anche in posti lontani ha come conseguenza la necessità di consegnare il materiale in tempi rapidi e con rotte sempre più battute. A ciò si aggiunge l’e-commerce che permette di ordinare oggetti che ci vengono recapitati il giorno dopo, con viaggi notturni continui di camion e autotreni.
Aprire una ditta di autotrasporti conto terzi, oppure rilevarla o diventarne soci, può essere un’ottima opportunità di business. Ecco di seguito alcune cose da sapere.

Il trasporto di cose per conto di terzi è un’attività imprenditoriale. L’impresa effettua il trasporto di cose con veicoli a fronte di un incarico del committente e per tale servizio emette delle fatture di trasporto. Il veicolo con cui viene effettuato il trasporto deve essere immatricolato per conto di terzi. Sulla carta di circolazione viene riportato “uso di terzi”.

Le attività che offrono servizi di autotrasportatori per conto terzi in Italia devono essere in possesso di determinati requisiti e conoscenze, al fine di poter organizzare e svolgere in modo professionale il trasporto di merci.

Per poter svolgere la professione di autotrasportatore di merci per conto di terzi, un’impresa deve possedere i seguenti requisiti:

1- Onorabilità: Consiste nell‘assenza di una serie di condanne inflitte con sentenza definitiva e nell’assenza di condizioni ostative specificamente individuate nella citata disposizione. Il requisito di onorabilità infatti non sussiste o cessa di sussistere in capo al soggetto che si trovi in una delle condizioni previste dall’art. 5 comma 2 del D.lgs. 395/2000.

2- Idoneità professionale: Il requisito dell’idoneità professionale è previsto dal R.E. 1071/2009, art. 4 e dal D.D. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 291/2011, artt. 4 e 8. Il requisito è sussistente solo se posseduto dalla persona (cd. gestore dei trasporti) che viene designata dall’impresa di trasporto – ai sensi della vigente normativa – a dirigere l’attività di trasporto su strada.

3- Stabilimento: Il requisito dello stabilimento è soddisfatto dalle imprese di autotrasporto che dimostrino di: a) disporre di una sede effettiva e stabile situata nel territorio dello Stato italiano presso la quale conservano la propria documentazione contabile, fiscale, del lavoro e attinente l’attività di trasporto (detta documentazione può anche essere conservata presso specifici professionisti); b) disporre di almeno un autoveicolo adibito al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate c) indicare la sede operativa (officina) presso la quale svolge l’attività di manutenzione dei propri autoveicoli

4- Il requisito dell’idoneità finanziaria

Il requisito dell’idoneità finanziaria deve essere soddisfatto in qualunque caso di attività di autotrasporto con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. Le imprese di autotrasporto devono dimostrare la sussistenza di risorse finanziarie necessarie per assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell’impresa. L’idoneità finanziaria é composta di  un importo base di Euro 9.000. Tale importo comprende il primo veicolo a motore con cui l’impresa esercita l’attività di autotrasporto integrato con Euro 5.000 per ciascun veicolo a motore ulteriore con il quale viene svolta l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure Euro 900 per ciascun veicolo a motore con massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate ulteriore con il quale viene svolta l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi. L’idoneità finanziaria deve essere dimostrata anche per i veicoli noleggiati, in comodato d’uso ecc.

Le possibilità per dimostrare l’idoneità finanziaria sono tre:

1. Attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al Registro dei revisori legali, tenuto presso il Ministero dell’Economia e Finanze/Ragioneria Generale dello Stato, che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall’analisi dei conti annuali, l’Impresa dispone di capitale e riserve nella misura non inferiore a quella sopra evidenziata; anche le società di persone e le imprese individuali possono avvalersi della certificazione riferita al “patrimonio netto”;

2. Attestazione rilasciata sotto forma di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata a favore dell’Albo provinciale degli autotrasportatori.

3. Nuove imprese possono presentare nei primi due anni di attività una polizza di responsabilità professionale, si tratta di una polizza per la capacità finanziaria per gli autotrasportatori, che contiene una dichiarazione d’impegno a segnalare eventuali cambiamenti, in forma scritta, all’Albo provinciale degli autotrasportatori. Si suggerisce di presentare l’idoneità finanziaria necessaria per il parco veicolare con cui s’intende esercitare la professione di autotrasportatore di merci. Se l’impresa varia la sede legale o la denominazione, deve presentare una nuova dichiarazione di idoneità finanziaria.

La dichiarazione dell’idoneità finanziaria deve essere rinnovata e ripresentata ogni anno, a meno che non si tratti di una garanzia bancaria, con proroga tacita fino a revoca.

Importante: L’impresa è tenuta a comunicare la perdita del requisito dell’idoneità finanziaria entro 15 giorni all’albo competente e deve essere riacquistato entro 60 giorni dalla comunicazione della perdita del requisito oppure, se ha presentato un piano di finanziamento, entro sei mesi.

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    Le Nostre Attestazioni

    Le imprese individuali e le società per poter esercitare l’attività di Trasportatore su Strada per conto terzi, devono essere in possesso del requisito di idoneità finanziaria di cui all’articolo 7 del Regolamento (CE) 1071/2009 e ai sensi dell’art. 1 comma 251 della Legge n. 190 del 23/12/2014

    Con la nuova normativa l’idoneità finanziaria, che è un requisito da dimostrare ogni anno, è soddisfatta con gli importi già previsti in sede comunitaria, cioè con 9.000 euro uguale a tutte le imprese e che comprende il primo autoveicolo utilizzato. A questo si deve sommare 5.000 euro per ogni ulteriore automezzo di massa superiore a 3,5 tonnellate e 900 euro per ogni autoveicolo destinato al trasporto merci di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate. Su quest’ultimo requisito, la nota ministeriale conferma per le imprese di nuova iscrizione all’Albo la facoltà, ma limitata ai primi due anni di attività, di dimostrare l’idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità civile professionale, in alternativa alla certificazione del revisore dei conti o alle fidejussioni bancarie o assicurative.

    Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

    Dichiarazione di almeno due:

    a) aziende o istituti di credito;

    b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque milioni di euro.

    Le imprese individuali e le società che richiedono alle province un’autorizzazione per iniziare ex novo attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1992, n. 264, dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria riferita ad un importo di € 51.645,69

     

    Le imprese individuali e le società, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ai fini dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di revisioni di veicoli a motore, devono possedere, tra i vari requisiti, una adeguata capacità finanziaria, riferita ad un importo di € 154.937,07

     
     

    La capacità finanziaria è dimostrata con le modalità di cui all`articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, mediante idoneo affidamento bancario o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell`impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., il patrimonio, i bilanci e le certificazioni sull`attività svolta. Il Comitato Nazionale fissa per ogni categoria e classe gli importi relativi alla capacità finanziaria.

     
     
     

    Le persone fisiche e giuridiche, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autoscuola, debbono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51.645,69 liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche (tra l’attestazione di capacità finanziaria), riferita ad un importo di € 25.822,84.